Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia (detta, in alcuni ordinamenti, mozione di censura) è un istituto tipico della forma di governo parlamentare e semipresidenziale; si tratta di un atto attraverso il quale il parlamento (o l'organo corrispondente di un ente territoriale) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il governo (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale).[1]

Il primo ministro del Regno Unito Frederick North, primo capo del governo a dimettersi a seguito di una mozione di sfiducia

Storia

La prima mozione di sfiducia collettiva[2] fu votata nel marzo 1782 quando, a seguito della sconfitta nella Battaglia di Yorktown durante la Guerra d'indipendenza americana, il parlamento britannico deliberò che «we can no longer repose confidence in the present ministers» ("non possiamo più riporre fiducia negli attuali ministri"); a seguito di questo voto il primo ministro Frederick North chiese al re Giorgio III di accettare le sue dimissioni[3].

Tipologia

La mozione di sfiducia è proposta dai membri del parlamento; in genere le costituzioni prevedono che sia sottoscritta da un certo numero di proponenti. Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità del governo.

La mozione di sfiducia può essere proposta contro il governo (o il primo ministro, se il rapporto fiduciario intercorre solo con questo) oppure, in alcuni ordinamenti, contro un singolo ministro; se la mozione viene approvata, il governo oppure il ministro contro il quale è stata proposta si deve dimettere, altrimenti è revocato. Negli ordinamenti in cui, secondo la forma di governo da taluni definita neoparlamentare, il primo ministro è eletto direttamente dal corpo elettorale, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta, oltre alle dimissioni del governo, lo scioglimento del parlamento e l'indizione di nuove elezioni.

Ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano la Costituzione della Repubblica disciplina la mozione di sfiducia in due distinti articoli: il 94, riguardante il rapporto fiduciario intercorrente tra il Parlamento e il Governo, e il 126, comma 2, disciplinante l'istituto nelle regioni a statuto ordinario.

A livello nazionale

Intero governo

Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; ciascuna Camera può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Singolo membro del governo

Nel silenzio della costituzione, si è discusso sull'ammissibilità del voto di sfiducia nei confronti di un singolo ministro. A sostegno di tale possibilità è stato citato l'art. 95, comma 2°, della Costituzione: "I ministri sono responsabili (...) individualmente degli atti dei loro dicasteri". A confermare tale tesi erano intervenute una deliberazione della Camera dei deputati e una del Senato negli anni 1984 e 1985. Nell'ottobre 1995 fu proposta una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora Ministro della Giustizia. La possibilità di tale mozione fu ammessa e chiarita dalla Corte costituzionale[4].

La sfiducia individuale permette di preservare il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo nel caso in cui sia minato esclusivamente dal comportamento di un singolo ministro.

È accaduto spesso che il presidente del Consiglio dei ministri si dimettesse una volta scoperto di non avere più il sostegno della maggioranza, prima che una mozione di sfiducia potesse essere approvata, o, in alcuni casi, persino prima che una mozione di sfiducia fosse stata presentata.

LegislaturaMinistroMinisteroDataCamerePresentatoriVoti
A favoreContrariAstenuti
IXGiulio AndreottiAffari esteri30 ottobre 1984SenatoPCI98177
SI95174
MSI15258
Franca FalcucciPubblica Istruzione3 dicembre 1986Camera dei deputatiPCI, SI, DP, PR234327
XCarlo Donat-CattinSanità9 febbraio 1989Camera dei deputatiPCI, SI, DP, Verdi179278
Antonio GavaInterno25 maggio 1990Camera dei deputatiPCI, SI164310
Guido CarliTesoro20 giugno 1991Camera dei deputatiLuigi D'Amato166326
Giovanni PrandiniLavori pubblici15 gennaio 1992Camera dei deputatiVerdi1902754
XIGiovanni GoriaFinanze21 ottobre 1992Camera dei deputatiMSI, PDS, Verdi2563042
XIIFilippo MancusoGrazia e giustizia19 ottobre 1995SenatoProgressisti, PP, LN17338
XIIIMichele PintoPolitiche agricole, alimentari e forestali4 febbraio 1997Camera dei deputatiLN, AN250311
Claudio BurlandoTrasporti2 aprile 1998Camera dei deputatiLN, AN, Misto2513041
Giorgio NapolitanoInterno29 maggio 1998Camera dei deputatiCCD-CDU, LN, UDR46310
Giovanni Maria FlickGiustizia
XIVClaudio ScajolaInterno1 agosto 2001SenatoDS106180
Pietro LunardiInfrastrutture e trasporti16 febbraio 2005Camera dei deputatiDS186267
XVISandro BondiBeni e attività culturali6 gennaio 2011Camera dei deputatiIdV, UdC2923142
Francesco Saverio RomanoPolitiche agricole, alimentari e forestali28 settembre 2011Camera dei deputatiPD294315
Elsa ForneroLavoro e politiche sociali4 luglio 2012Camera dei deputatiIdV, LN88435
XVIIAngelino AlfanoInterno19 luglio 2013SenatoM5S5522613
Annamaria CancellieriGiustizia20 luglio 2013Camera dei deputatiM5S1544053
Angelino AlfanoInterno5 novembre 2014Camera dei deputatiSEL125367
Maria Elena BoschiRiforme costituzionali e rapporti con il Parlamento18 dicembre 2015Camera dei deputatiM5S129373
Luca LottiSport15 marzo 2017SenatoM5S521612
XVIIIDanilo ToninelliInfrastrutture e trasporti21 marzo 2019SenatoPD, FI10515919
Alfonso BonafedeGiustizia20 maggio 2020SenatoLega1311601
+Europa12415819
Roberto SperanzaSalute28 aprile 2021SenatoFdI292213
Italexit292062
Alternativa c'è282042
XIXDaniela SantanchèTurismo26 luglio 2023SenatoM5S67111
Matteo SalviniInfrastrutture e trasporti3 aprile 2024Camera dei deputatiPD, M5S, Az1292113
Daniela SantanchèTurismo4 aprile 2024Camera dei deputatiM5S1212133

A livello regionale

A livello regionale l'istituto della mozione di sfiducia è disciplinato dagli statuti regionali e dai regolamenti consiliari. Secondo il citato art. 126, comma 2°, della Costituzione, il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Se lo statuto ha optato per l'elezione del presidente della giunta regionale a suffragio universale e diretto, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio, secondo il principio "simul stabunt vel simul cadent".

A livello provinciale e comunale

Una disciplina analoga a quella delle regioni, fondata anch'essa sul principio "simul stabunt, simul cadent", è prevista dalla legge per i comuni e le province. Infatti, secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000, il sindaco o il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale o provinciale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco o il presidente della provincia). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione dell'ente.

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni

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