Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

trattato internazionale

La Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (meglio nota come Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali) è un trattato delle Nazioni Unite, nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, redatto dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976.

Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Tipotrattato multilaterale aperto
Efficacia3 gennaio 1976
DepositarioDirettore generale dell'UNESCO
Linguecinese, inglese, francese, russo e spagnolo
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Stati membri e firmatari della CIDESC: in verde scuro stati firmatari che hanno ratificato, in verde chiaro stati solo firmatari, in grigio stati che non hanno firmato e non hanno ratificato

Il 6 maggio 2013 è entrato in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione, dopo il raggiungimento della decima ratifica (Uruguay). Oltre a quest'ultimo, hanno ratificato il protocollo Argentina, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

Contenuti della Convenzione[1]

La convenzione definisce i seguenti diritti:

  • godimento dei diritti (parte II): divieto di discriminazione (art. 2), parità fra uomo e donna (art. 3), inderogabilità dei diritti del Patto (art. 4 e 5);
  • lavoro (parte III):
    • art. 6: diritto al lavoro come «possibilità di guadagnarsi la vita» (art. 6), obbligo per gli Stati di «elaborare politiche e tecniche atte a assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale e un pieno impiego produttivo», salvaguardando le libertà politiche e economiche degli individui;
    • art. 7:
      • diritto a un'equa retribuzione con «eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzioni di alcun genere» e «un'esistenza decorosa per essi [i lavoratori, ndr] e le loro famiglie»;
      • diritto alla salute, all'igiene e sicurezza;
      • avanzamento di categoria in base alla sola anzianità e attitudini personali;
      • «riposo, svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi».
  • libertà sindacali (art. 8): diritto di sciopero, d'iscrizione a un sindacato, diritto dei sindacati a unirsi in confederazioni;
  • diritto alla sicurezza sociale (art. 9, affermato per la prima volta);
  • protezione della famiglia, congedo retribuito per lavoratrici prima e dopo il parto, lavoro minorile (art. 10) e limite di età;
  • art. 11: «diritto alla libertà dalla fame», «a un livello di vita adeguato per sé e la propria famiglia che includa l'alimentazione, un alloggio e un vestiario adeguati», diritto al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.
  • diritto all'istruzione (art. 13):
    • principio dell'istruzione primaria gratuita e obbligatoria; (v. anche art. 14)
    • istruzione secondaria tecnica e professionale accessibile a tutti e progressivamente gratuita a livello internazionale;
    • idem per l'istruzione secondaria in genere, sulle basi di eguali opportunità a livello internazionale;
    • borse di studio e miglioramento materiale per le condizioni degli studenti a livello internazionale;
    • libertà di scelta educativa; (comma 3)
    • riconoscimento delle attività extracurriculari a livello internazionale;
  • libertà di ricerca scientifica e dell'attività creativa (art. 15).

Note

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