La nazionalità sportiva definisce l'entità politico-geografica che un atleta rappresenta nelle competizioni sportive internazionali. Tali entità non sempre coincidono con gli stati sovrani. La nazionalità sportiva, inoltre, si distingue dalla cittadinanza che può essere multipla, sia di nascita sia di acquisizione successiva, mentre questa è, in ogni singolo momento della vita di una persona, una sola.[1] In particolare, i cittadini nazionali devono scegliere, a un certo livello di competizione, la propria nazionalità sportiva.[2] Queste regole dipendono da ciascuna federazione sportiva internazionale.
Inoltre, alcune nazionalità sportive, spesso, non corrispondono univocamente a una cittadinanza e viceversa. Ad esempio, i giocatori della nazionale di calcio dell'Inghilterra hanno cittadinanza britannica così come hanno la stessa cittadinanza i giocatori delle nazionali scozzese, gallese e nordirlandese. Le rispettive nazionali possono quindi partecipare alle competizioni internazionali organizzate dalla FIFA o dalla UEFA. Invece, per quanto riguarda le competizioni olimpiche le rappresentative delle quattro Home Nations non possono partecipare ai giochi in quanto il Comitato Olimpico Internazionale, dato che il suo referente è il Comitato olimpico britannico, non riconosce le singole federazioni regionali del Regno Unito. Per questo, in occasione delle competizioni olimpiche viene costituita una nazionale che rappresenta tutto il paese.[3]
ius meriti per meriti speciali, generalmente sportivi o civili, concessa dallo stato;
ius militiae, ovvero dopo aver prestato un periodo di servizio militare per conto di un altro stato;
cash for passport[10], ove alcuni stati richiedono un corrispettivo, generalmente molto alto, in danaro o un investimento nella propria nazione per la concessione su richiesta della cittadinanza.
Ogni stato definisce le proprie regole tra cui i titoli (ad esempio tempo di residenza o tempo di durata del matrimonio) e gli esami (esame di cultura e di lingua) necessari per l'acquisizione della cittadinanza oppure le regole che consentono o impediscono la doppia cittadinanza. Normalmente uno sportivo può competere per una delle nazionali di uno degli stati dei quali detiene anche la cittadinanza. In caso di cittadinanze multiple, l'atleta potrà rappresentare sportivamente solo una delle nazioni di cui detiene la cittadinanza a un determinato tempo, secondo le regole dettate da ciascuna federazione sportiva internazionale, oppure, se si tratta di competizioni olimpiche, dal Comitato Olimpico Internazionale.[2]
Altri requisiti
Per alcune federazioni sportive, ad esempio la World Rugby, anche altri requisiti oltre la cittadinanza possono generare il titolo di rappresentare una squadra nazionale.[11] In particolare, per il rugby, uno dei seguenti titoli può essere sufficiente per poter far parte di una squadra nazionale:
nazione di nascita;
nazione di nascita di un genitore o un nonno;
sessanta mesi consecutivi di residenza nella nazione;
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riconosce 206 diversi comitati olimpici nazionali la cui missione è quella di sviluppare, promuovere e proteggere il Movimento Olimpico, in accordo con la Carta Olimpica, nei rispettivi paesi. Sono i comitati olimpici nazionali a selezionare gli atleti destinati a partecipare ai giochi olimpici. Fino al 1996, le regole per il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Internazionale dei comitati olimpici nazionali non erano molto restrittive e, fino ad allora, hanno consentito a territori dipendenti e nazioni costitutive di costituire il proprio comitato olimpico nazionale e competere separatamente dal rispettivo stato sovrano.[12] In seguito a un emendamento al capitolo 4 della Carta Olimpica, i comitati olimpici nazionali possono essere costituiti solo in paesi indipendenti riconosciuti dalla comunità internazionale.[13][14]
Nella seguente tabella sono riportati, con riferimento ai comitati olimpici nazionali e alle federazioni sportive negli sport del calcio, del cricket, del rugby a 15 e della pallacanestro i casi particolari di:
comitati e federazioni di stati a sovranità limitata e/o limitato riconoscimento internazionale;
comitati e federazioni di territori non indipendenti e nazioni costitutive aventi il proprio comitato olimpico distinto dalla nazione di riferimento;
federazioni che coprono territori più ampi o più ristretti di uno stato.
In grassetto sono riportati gli stati riconosciuti internazionalmente o gli stati che ne rappresentano altri in sede internazionale, in corsivo le dipendenze o le suddivisioni amministrative.